
Normativa Italiana ed Internazionale sull'inclusione (Sara Di Lodovico)
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specifica il Diritto al lavoro dei disabili
all’art. 27 “Lavoro ed Occupazione”: -
modello sociale della disabilità
centrato sui diritti umani delle persone con disabilità. -
Garantisce più diritti sociali ed
economici con l'intento di completare la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo. -
art. 28: “Provvedimenti per la frequenza scolastica”: principio dell’
inserimento degli alunni con disabilità in classi normali. -
avvio del principio dell’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità, abolendo le classi differenziali. -
rappresenta l’Attuazione delega alla Legge
382/1975 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della
pubblica amministrazione). Nel DPR è decretato il “Trasferimento e deleghe
delle funzioni amministrative dello Stato” (art.1), sono attribuite le province, i
comuni, le comunità montane e le Regioni, individuando specifiche norme di
attuazione in diversi settori (economico, finanziario, sicurezza, istruzione,
sanità, ecc). -
DA: descrizione gli effetti del deficit sulla persona e
sulla sua partecipazione sociale
A: inclusione dipende dalle capacità integrative della
persona disabile e dell’ambiente sociale e comunitario in cui essa vive -
estende il diritto all’integrazione degli alunni handicappati a tutta la scuola secondaria superiore, mentre fino a quell’anno era previsto solo per la scuola dell’obbligo e la scuola materna.
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Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro -
“magna Charta” dell’integrazione scolastica
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questo
documento contiene una disposizione molto importante sulle persone disabili:
“Ogni persona handicappata, a prescindere dall’origine o dalla natura
dell’handicap deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a
favorire l’inserimento sociale e professionale. Tali misure devono riguardare
la formazione professionale, l’ergonomia, l’accessibilità, la mobilità, i mezzi
di trasporto e l’alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli
interessati”. -
(Disciplina delle Cooperative sociali.),
specifica all’art. 4 il concetto di “Persone svantaggiate” e disciplina
l’inserimento lavorativo di soggetti disabili presso cooperative sociali. -
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”. In particolare per quanto concerne il diritto all’istruzione e all’educazione si vedano gli articoli 12,13, 14, 15 e 16 che rappresentano ancora oggi un punto di riferimento fondamentale per il raggiungimento della qualità dell’integrazione scolastica e per la definizione del ruolo e delle competenze degli insegnanti di sostegno specializzati. -
Applicazione art. 13 Legge
104/1992 sui criteri per la stipula degli accordi di programma. Il Decreto
specifica gli accordi di programma in ambito provinciale e comunale,
avvalendosi anche di “Enti convenzionati” -
L'assegnazione dell'insegnante per le attività di
sostegno alla classe rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel
processo di integrazione. -
“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai
compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap”.
Il decreto fissa le linee di indirizzo e coordinamento delle Regioni per disciplinare i compiti delle Unità Sanitarie Locali in relazione alla diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui al comma 5 e 6 art. 12 L.104/92. -
pone per la prima volta il problema
dell’invalidità nel quadro della clausola generale di “no discrimination”.
Impone pari opportunità, mutua assistenza e l'obbligo di combattere la
discriminazione delle persone con disabilità ai paesi membri e alle istituzioni
comunitari. -
(Norme in materia di promozione
dell’occupazione), -
Regolamento
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L.
24/6/1997, N. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. -
"Integrazione e modifica della legge-quadro 5
febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate". La legge apporta modifiche e integrazione agli articoli
13 e 16 della Legge quadro 104/92 in favore degli studenti handicappati iscritti
all'università. -
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
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“Disciplina della trasmissione dei prospetti
informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68” (G.U. n. 295
del 17.12.1999) -
“Disciplina della trasmissione dei prospetti
informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68” (G.U. n. 295
del 17.12.1999) -
“Disciplina generale del collocamento
obbligatorio” “Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del
centralinista telefonico non vedente, ai fini dell’applicazione della Legge 29
marzo 1985, n.113, ai sensi di quanto disposto dall’art.45, comma 12, della
Legge 17 maggio 1999, n.144” (G.U. n. 37 del 15.02.2000) -
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della
legge 12 marzo 1999, n. 68. (G.U. n. 43 del 22.02.2000). -
Regolamento recante norme per il
funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito
dall’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. (G.U. n. 88 del
14.04.2000) -
Autorizzazione alla gradualità
degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell’art. 4,
comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236. (G.U. 29 novembre 2000,
n.279) -
Regolamento recante:
“Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68“ (G.U. 4 dicembre 2000,
n.357) -
Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie
del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’art. 13, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68. -
quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali". In particolare l'articolo 14
prevede "per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui
all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o
professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie
locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale". -
(Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per
favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di
lavoro e previdenza sociale). -
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“Linee guida per l’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità” -
“Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”. -
sullo “stato dei salute dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”
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“Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale”: istituisce i GLI
(Gruppi di Lavoro per l’Inclusione che nell’art. 15 della legge 104/92 erano
Gruppi di Lavoro per l’Integrazione). La finalità è di potenziare la cultura
dell’inclusione per realizzare il diritto allo studio di tutti. -
suggerisce azioni a livello di singola istituzione
scolastica e costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) esteso
alle problematiche relative a tutti i BES. -
PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’
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“Chiarimenti di applicazione alla Direttiva del 27.12.2012”.
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La Buona Scuola”
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ribadisce la
necessità del coinvolgimento di tutto il personale docente, curriculare e per le
attività di sostegno -
“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e
abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza
alle famiglie”