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Riforma di Gabrio CASATI è sancita l’istruzione obbligatoria ai minori, ma non ci si occupa dei soggetti portatori di handicap, perché considerati ineducabili. Questa è la fase dell’esclusione e dura fino agli anni venti del Novecento.
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si stabilisce che l’istruzione dei ciechi e dei sordi è obbligatoria con la frequenza in apposite istituzioni scolastiche.
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il Testo Unico delle leggi sull’istruzione elementare e i relativi regolamenti approvati ribadiscono sia l’obbligo scolastico per i ciechi e i sordi da impartirsi in scuole speciali sia l’istituzione di classi differenziali dove potevano essere accolti anche allievi che manifestavano atti d’indisciplina, le cui cause potevano derivare da anomalie psichiche.
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si stabilisce che l’istruzione dell’obbligo dei soggetti portatori di handicap deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica.
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La figura dell'insegnante di sostegno è stata introdotta per la prima volta in Italia con la legge 517/1977. Viene nominato dal Provveditorato agli Studi, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo o nell' Istituto Comprensivo, di alunni portatori di handicap certificati
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La legge 104/92 prescrive che vengano superati gli impedimenti derivanti dall'handicap creando le condizioni affinché la persona disabile possa raggiungere la massima autonomia possibile, gli vengano garantiti la partecipazione alla vita della collettività e la completa realizzazione dei suoi diritti.
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Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di “fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari."
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La Direttiva 27/12/2012 propone un approfondimento ed una riflessione sull'esperienza, di lunga data, sull'integrazione italiana nella scuola. Si sottolinea, al riguardo, che tutti gli alunni possono manifestare Bisogni Educativi Speciali cui occorre dare risposta personalizzata.
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Nel Decreto 66/2017 assume maggior rilievo il Progetto individuale, di cui all'art. 14 della Legge n. 328/2000, la cui elaborazione, previa richiesta della famiglia, sarà di competenza non solo dell'Ente locale e dell'ASL, come indicato nel comma 1 dell'art. 14, ma anche dei genitori e dell'istituzione scolastica.
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Nell’articolo 13 del D.I. n. 182/2020, il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l’organizzazione generale del progetto d’inclusione e l’utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze,