-
dispose l'istituzione di scuole speciali per i sordomuti, scuole speciali per i ciechi, classi differenziali per ritardati e/o indisciplinati
-
"per bambini affetti da malattie contagiose, fanciulli anormali e minorati fisici"
-
Art.3 uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e pari dignità sociali "senza distinzioni di condizioni personali e sociali".
-
Fornisce la definizione di scuole speciali e chiarisce la differenza tra classi speciali per minorati, scuole di differenziazione e classi differenziali.
-
Promulgò la "dichiarazione dei diritti del fanciullo", in 5°principio sanciva il diritto dei fanciulli in situazioni di minoranza fisica, mentale e sociale a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui hanno bisogno.
-
Istituisce la Scuola Media Unica, obbligatoria e gratuita. Primo intervento organico dello Stato a favore delle scuole speciali e delle classi differenziali (stanziamento fondi).
-
Prevede possibilità di istituire classi differenziali per alunni disadattati scolastici, con un calendario speciale, appositi programmi e orari di insegnamento.
-
Inaugura la logica dell'inserimento, reca disposizioni per garantire a minorati invalidi civili la frequenza scolastica nelle classi ordinarie normali. Ben presto il diritto viene esteso agli alunni portatori di qualsiasi tipo di handicap, che verranno così inseriti nella scuola elementare e nella scuola media.
-
Promulga la "Dichiarazione dei diritti dei disabili mentali" ai quali si riconosceva il diritto ad avere le stesse prerogative fondamentali degli altri cittadini (es.istruzione, formazione professionale)
-
Traccia gli elementi fondamentali della filosofia dell'integrazione e i suoi principi. I soggetti con difficoltà devono essere considerati protagonisti della propria crescita, e posseggono potenzialità conoscitive, operative e relazionali. L'organizzazione didattica deve favorire processi di socializzazione e valorizzare l'intelligenza sensorio-motrice e pratica.
Principale indicazione è l'unità degli interventi per separare il meno possibile le iniziative di sostegno dalla normale attività. -
Adotta in ambito scolastico il principio della massima integrazione nelle classi normali. Prevede regolamentazioni progressive e future per la trasformazione e il rinnovamento delle scuole comuni.
-
Introduce la figura dell'insegnante di sostegno nella scuola elementare e media e recepisce il principio di individualizzazione dell'insegnamento.
-
Introduce la figura dell'insegnante di sostegno nella scuola materna.
-
Riconosce la validità delle abilitazioni speciali, dispone che nei diplomi di licenza della scuola media non si faccia menzione delle "prove differenziate".
-
Dichiara il diritto pieno degli alunni diversamente abili a frequentare ogni ordine di scuola ivi compresa quella secondaria di secondo grado.
-
Ha specificato le modalità dell'integrazione dell'alunno disabile:
-necessarie certificazione, diagnosi
-le programmazioni degli insegnamenti possono essere semplificati e diversificati
-il consiglio di classe redige il Piano Educativo Personalizzato che può predisporre prove di valutazione differenziate -
"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Primo intervento legislativo di carattere organico: diritto pieno e perfetto all'educazione e istruzione in ogni ordine di grado e scuola. Maggiore novità è la previsione di una collaborazione più stretta tra tutti gli attori presenti del territorio. Introduce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale tramite i quali si definisce il PEI. -
UNESCO 1994. Sancisce il diritto all'educazione di tutti i bambini, nel rispetto delle diversità di cui ognuno è portatore.
-
Impone 2 principi: semplificazione e federalismo amministrativo. Art.21 definisce l'autonomia scolastica a livello organizzativo, didattico e finanziario. Questo è finalizzato ad diversificare e arricchire l'offerta formativa delle scuole e una più stretta integrazione con il territorio. In questo contesto si inserisce il Piano dell'Offerta Formativa POF, che annualmente presenta le scelte pedagogiche, organizzative e gestionali della scuola.
-
Viene promulgata la "Convenzione sui diritti dei disabili". Composta da 50 articoli, la Convenzione indica la strada che gli Stati del mondo devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità.
-
Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Formata da 3 parti:
1-il nuovo scenario:il contesto come risorsa;
2-si addentra nelle pratiche scolastiche, ribadisce la necessità della progettazione individualizzata;
3-la dimensione inclusiva della scuola. -
"Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico"
-riconosce la condizione di DSA dando una definizione della sindrome
-stabilisce condizioni per la diagnosi
-definisce obblighi e possibilità per le misure educative e didattiche
-pone termini per successive attuazioni (D.M. 12-7-2011 e Linee guida sui DSA allegate) -
Ricordano l'acquisizione dei DSA come disturbi su base neurobiologica. Si presentano in 4 ambiti funzionali: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia.
La scuola ha l'obbligo di attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (PDP), ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. -
"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
Elaborata per dare normazione a tutte le situazioni di BES, estendendo il riconoscimento oltre che a motivi fisici, biologici, fisiologici anche a motivi psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.